Fai sentire la tua voce in Consiglio regionale per la Finanziaria 2010

Ven, Gen 1, 2010

Diario precario, Generale, Lavoro

protesta5

Da lunedì 11 per almeno una settimana il Consiglio regionale sarà impegnato nell’approvazione dell’ultima finanziaria della legislatura.

Ed è la peggiore degli ultimi anni perché il Governo Berlusconi ha tagliato risorse alle regioni ed il Veneto non vuole applicare una addizionale irpef per i redditi più alti.

Per questo ci saranno 350 milioni in meno.

8,8 milioni in meno per le politiche attive per il lavoro. 35 milioni in meno per le politiche sociali. 63 milioni in meno per la mobilità regionale.

Tutto ciò mentre la crisi colpisce pesantemente il veneto e vi è un impoverimento generale che colpisce giovani e famiglie.

Come ogni anno assieme ai colleghi dell’opposizione metteremo in atto una pesante manovra emendativa per cercare di ridurre il danno.

Per farlo costringeremo il Consiglio ad una maratona di parecchi giorni, sperando di prenderli per stanchezza e sapendo che nel centrodestra hanno tutti ormai la testa sulle elezioni.

Questo grazie ad un regolamento di aula che ci permette di presentare molti emendamenti e di imporne la discussione all’aula

Chi guarda da fuori i lavori del Consiglio pensa che si tratti di un gioco delle parti, in realtà grazie alla nostra lotta a Palazzo Ferro Fini spesso otteniamo risultati anche importanti come ho riportato qui http://www.atalmi.it/?p=324

In particolare io concentrerò il mio impegno su due temi: i lavoratori ed i pendolari.

con un obbiettivo ambizioso: metterci almeno 40 milioni di euro

Sul lavoro presenterò centinaia di emendamenti per finanziare un fondo che anticipi ed integri gli assegni di cassa integrazione, che allarghi gli ammortizzatori sociali anche ai precari ed ai lavoratori indipendenti come le “finte” partite iva a basso reddito.

Sul trasporto ferroviario ne depositerò altrettanti per far risalire il Veneto dal fondo della classifica nazionale delle regioni che investono in trasporto ferroviario: quindi più soldi per treni, linee, manutenzione, informazione per i pendolari.

Per farlo ho bisogno di voi, delle vostre incazzature, delle vostre storie, delle vostre proteste, delle vostre idee e proposte, voglio portarle in aula a sostegno degli emendamenti per costringere la maggioranza ad ascoltare la vostra voce, le vostre richieste.

Potete farlo in questo blog o su facebook http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1424980492 scrivendo un messaggio che io mi impegno a leggere in aula nel dibattito sulla finanziaria, ognuno di voi così adotterà un emendamento e lo sosterrà con la propria testimonianza che io costringerò lorsignori ad ascoltare

10 Risposte a “Fai sentire la tua voce in Consiglio regionale per la Finanziaria 2010”

  1. Paola Dice:

    mi sembra una idea, possiamo provarci.
    io ho 36 anni sono di Mestre
    laureata in lingue sono precaria da una vita
    non posso permettermi un muto per la casa, ma nemmeno di mettera al mondo un figlio.
    con dicembre mi è scaduto l’ultimo contratto e per ora sono a casa
    non ho cassa integrazione io!
    raccontagli la mia storia da quelle parti
    Paola G.

  2. Loris D. Dice:

    Ricordi quel mio appunto sulla paga degli operatori socio sanitari?
    Grazie a Galan, quelli che lavorano per le cooperative guadagnano, a parità di orari e mansioni, 300 euro mensili in meno. Un po’ ampia come forbice….

  3. Alessandro T. Dice:

    Il Veneto, a differenza di molte altre Regioni (perfino Regioni ortodosse di Centro-Destra-Destra, come la Lombardia), non ha fatto NIENTE per i precari della scuola fatti fuori dai tagli della Gelmini (oltre che dalla ben nota mancanza di ricambio degli ultimi anni – l’Italia ha la classe docente più anziana del mondo). NIENTE. Molti (me incluso) se ne sono andati altrove (chi fuori dall’Europa, chi in Canton Ticino, chi a fare progetti UE come il Comenius, chi in altre zone ancora…). Moltissimi non stanno lavorando. Parlo di gente che ha fatto anni di università (triennale + specialistica + alcuni la SSIS, e chi più ne ha più ne metta); che ha voglia di insegnare, mettendosi alla prova in un settore che gode di eccessivo discredito ma che davvero andrebbe rinnovato, ringiovanito; ragazzi che negli anni del rampantismo ‘alla veneta’ han preferito far sacrifici (o farli fare ai genitori, studiare (spesso anche lavorando) CON UN SOGNO all’orizzonte.
    Oggi si trovano con niente in mano, a sperare in qualche supplenza in qualche angolo del creato.
    Si guardi ad altre Regioni, che hanno posto il problema, cercando un argine impiegando alcuni di questi insegnanti in progetti di recupero scolastico, insegnamento dell’italiano L2 (per stranieri), etc.
    La Donazzan (scusate il termine) ebbe a dire: “Che si rimbocchino le maniche e che si trovino un lavoro”.
    Nicola, che il chinotto sia con te!

  4. Mirko Dice:

    Ciao sono Mirko
    sono un pendolare di Mestre, seguo molto le tua battaglia per il servizio ferroviario
    io negli ultimi 5 anni ho perso ore di lavoro ogni settimana, ho viaggiato spessimo in piedi, sono arrivato tardi a casa
    insomma come pendolare sono incazzato nero
    e vorrei sottoscrivere uno dei tuoi emendamenti per gridare forte e chiaro in Regione che il nostro sistema ferroviario è una vergogna, che mentre loro pensano solo a costruire strade chi come me usa il treno viene trattato come un animale.

    Mirko

  5. Andrea Dice:

    Ciao sono un lavoratore in cassa integrazione di una azienda della provincia di Venezia, sono diplomato ed ho 40 anni.
    Percepisco un assegno di 800 euro al mese, mia moglie per fortuna ancora lavora e ne porta a casa 1200.
    Ma abbiamo due figli ed un mutuo e non ce la facciamo ad arrivare a fine mese.
    Inoltre quando sarà finita la cassa integrazione non è detto che l’azienda sarà in grado di riprendere l’attività.
    Come pensano di affrontare questa crisi quelli che governano a Roma e a Venezia?
    quando saranno finiti i soldi della cassa integrazione cosa faremo?
    Inoltre qui nel veneziano stanno chiudendo un sacco di grandi aziende e la crisi si allarga a macchia d’olio.
    ma in telegiornali parlano solo di ricette, consigli per i saldi, immigrati e gossip sulle star della televisione.

  6. Ale Dice:

    Faccio parte del comitato dei pendolari della Castellana.
    La nostra stazione è uno snodo importantissimo per chi va a lavorare a Padova, Mestre e Venezia ma anche a Bassano, Vicenza e Belluno.
    Ogni singola tratta ha problemi di ogni genere: ritardi, soppressioni, vagoni insufficienti.
    Per non parlare della copertura durante la giornata, per alcune destinazioni davvero indecente!
    Ma è possibile che le tratte siano TUTTE pessime? Sono questi i termini degli accordi tra Regione e Trenitalia? Tartassare così i pendolari?
    È inutile che ci sbattano in faccia la “freccia rossa” poi, se la stragrande maggioranza degli utenti viaggia in condizioni da “far west”.

    Avevamo già aderito alla campagna “Pendolari incazzati”, ora ti prego: fai sentire la nostra voce, tirare fuori dei soldi da investire per rendere decente il trasporto ferroviario sarebbe già molto.

  7. Luca Dice:

    Sono Luca, ho 26 anni, della provincia di Vicenza.
    Ho una laurea in scienze della comunicazione e l’unico lavoro che ho trovato dopo più di un mese di ricerca è fare imballaggi tramite una agenzia interinale.
    Dopo una serie interminabile di contratti di poche settimane, l’agenzia mi ha informato che non mi avrebbe più fatto il solito contratto perché l’azienda conto-terzista a cui mi avevano affittato aveva troppi lavoratori interinale…perciò sarei dovuto diventare un co.pro.
    Io mi chiedo, ma questo è lecito?? E i miei contributi?
    E se la fabbrica in cui lavoro, che già ora ha quasi mezzo organico in cassa integrazione, a febbraio-marzo chiude?
    Io che fine faccio…temo a casa e basta, come tanti altri.
    A quelli che si riempiono la bocca con il futuro dei giovani e lo sviluppo del veneto consiglio di vivere qualche mese da precario, poi mi dicano che futuro vedono.

  8. NICOLA B. Dice:

    Nel Comunicato stampa n° 1294 del 06/10/2005 della Regione veneto il signor Chisso SI VANTAVA di aver posto in essere la prima gara EUROPEA, vinta da Trenitalia … “abbiamo utilizzato le nuove competenze affidate alle Regioni per chiedere a livello europeo chi ci poteva dare un servizio come lo vogliamo noi”.

    Dopo queste POMPOSE frasi il DISASTRO UNIVERSALE, un servizio che non ha mai funzionato e che come unica MISERA soddisfazione ha avuto MISERI rimborsi dovuti alle multe.

    Nella realtà dei fatti invece molto pendolari che si muovono tra capoluoghi di provincia sull’asse VENEZOA PADOVA VICENZA VERONA sono COSTRETTI ad usare i treni EUROSTAR per andare al lavoro, con RADDOPPIO dei COSTI, visto che il servizio REGIONALE NON FORNISCE QUESTE TRATTE CON ORARI ACCETTABILI (NON SERVE A NULLA METTERE TRENI ALLE 9 DEL MATTINO, NON SIAMO MICA ASESSORI NOI, ANDIAMO AL LAVORO PRIMA !!!!

    Ora, dopo questa bella esperienza, nel dicembre 2008, dopo una allucinante escalation di disservizi, il signor Chisso ha fatto finta di incazzarsi …. incazzatura che gli è passata subito a quanto sembra, visto che nel dicembre 2009 ha rinnovato il servizio a TRENITALIA SENZA ALCUNA GARA !!!!

    Grazie signor CHISSO di averci regalato anche i prossimi 6 ANNI di disservizi, la penseremo ogni mattina e le auguriamo sempre un’ottima salute.

    NICOLA B. – MESTRE

  9. Chiara Beltrame Dice:

    PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE RIPORTIAMO I TESTI DELLE LEGGI DA NOI SOSTENUTE E APPROVATE IN CONSIGLIO REGIONALE SU SOSTEGNO AL COMMERCIO EQUO E INCENTIVI AGLI IMPIANTI CHE SFRUTTANO L’ENERGIA SOLARE

    PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

    Art. 1 – Finalità.
    1. La Regione, in coerenza con i principi e i dettati internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi impoveriti che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone. In particolare dirette a valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento e salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
    2. La Regione riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell’ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico, e nella promozione dell’incontro fra culture diverse.
    3. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura del commercio equo e solidale riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e favorisce la partecipazione della società ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.

    Art. 2 – Il commercio equo e solidale.
    1. Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:
    a) il pagamento di un prezzo equo;
    b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
    c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
    d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
    e) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
    2. La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall’offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori
    Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta l’accordo di cui al comma precedente deve darne espressamente atto, indicandone i motivi.

    Art. 3 – Il prezzo equo.
    1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all’esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca, in cui il prezzo è proposto dal produttore e eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del produttore e degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
    2. In relazione all’entità di prodotti venduti il prezzo inoltre deve essere idoneo a generare per la impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa e di coprire gli altri costi inerenti gli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

    Art. 4 – Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale.
    1. Al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale che possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge, viene istituito, presso la struttura regionale competente, l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale e degli altri enti che svolgono attività di commercio equo e solidale.
    2. Sono iscritti nell’elenco regionale i seguenti soggetti:
    a) gli enti senza scopo di lucro che gestiscono un registro della filiera integrale del commercio equo e solidale e/o riconoscono le organizzazioni del commercio equo e solidale e rilasciano l’accreditamento agli altri enti che svolgono attività di commercio equo e solidale, e specificatamente:
    1) International fair trade association(IFAT), a livello internazionale;
    2) Associazione assemblea generale italiana del commercio equo e solidale(AGICES), a livello nazionale;
    3) altre eventuali organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), o previsti da normative nazionali;
    b) gli enti senza scopo di lucro che certificano i prodotti del commercio equo e solidale, attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati a Fairtrade labelling organization international (FLO).
    3. Possono essere iscritti nell’elenco regionale le organizzazioni del commercio equo e solidale che ne fanno richiesta e che hanno ottenuto da parte degli enti di cui alla lettera a) l’iscrizione in un registro della filiera integrale e/o il riconoscimento e che operano in forma stabile nel territorio regionale.
    4. Possono infine essere iscritti nell’elenco regionale gli altri enti che ne fanno richiesta e che, pur non essendo organizzazioni di commercio equo e solidale, svolgono attività di commercio equo e solidale, che operano in forma stabile nel territorio regionale e che hanno ricevuto da parte degli enti di cui al comma 2 lettera a) l’accreditamento.
    5. I requisiti per essere iscritti nell’elenco regionale e le modalità di iscrizione e funzionamento dello stesso, verranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.

    Art. 5 – Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
    1. Sono prodotti del commercio equo e solidale:
    a) quelli che sono realizzati e/o distribuiti, all’ingrosso o al dettaglio, da organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all’articolo 4, comma 3;
    b) quelli che sono garantiti dalla certificazione di prodotto, attraverso l’attribuzione del marchio rilasciata da Fairtrade labelling organization international (FLO), attraverso i suoi affiliati nazionali ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).

    Art. 6 – Le azioni di sostegno.
    1. L’ordinamento, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni del commercio equo e solidale e gli altri enti che svolgono tale attività mediante azioni volte a promuoverne, coordinarne e finanziarne i progetti.

    Art. 7 – Riconoscimento.
    1. Legittimati a fruire delle azioni di sostegno di cui alla presente legge sono tutti gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, purchè operino in forma stabile nel territorio regionale.

    Art. 8 – Tipologie di intervento.
    1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e nell’ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di promozione del commercio equo e solidale.
    2. Attività finanziabili:
    a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
    b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
    c) iniziative nel campo della cooperazione;
    d) investimenti in infrastrutture per le botteghe e le organizzazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4;
    e) fondi di garanzia per linee di credito promosse da banca o soggetti autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del mondo;
    f) fino al quindici per cento dei maggiori costi conseguenti all’inserimento nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
    g) attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
    h) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
    i) fino al cinquanta per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti ai propri allievi/studenti/corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all’elenco;
    j) fino al cinquanta per cento degli oneri sociali relativi al personale (dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti leggi) per un massimo di 1.500 euro/anno per bottega del mondo e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto.
    3. La Regione organizza e promuove, insieme ai soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 4, l’annuale “giornata regionale del commercio equo e solidale”, quale momento di incontro tra la comunità locale e la realtà del commercio equo e solidale.

    Art. 9 – Modalità di vendita.
    1. A soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 4 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.
    2. Le botteghe del mondo rientrano tra le tipologie di attività previste all’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e pertanto non sono soggette a vincoli di orari o giorni di chiusura.

    Art. 10 – Provvedimento attuativo.
    1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con provvedimento attuativo, individua:
    a) i requisiti che devono possedere gli enti che rilasciano il riconoscimento di organizzazione del commercio equo e solidale e l’accreditamento degli altri enti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a);
    b) i requisiti che devono possedere gli enti che rilasciano la certificazione di prodotto del commercio equo e solidale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b);
    c) i requisiti che devono possedere gli enti di cui all’articolo 4, comma 4 per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale;
    d)le modalità di iscrizione e di funzionamento dello stesso elenco di cui all’articolo 4;
    e) gli accantonamenti, i criteri, le priorità e le modalità delle iniziative che potranno essere finanziate.
    2. Il provvedimento attuativo potrà essere aggiornato, integrato e modificato sulla base dei risultati conseguiti in ogni ambito di intervento.

    Art. 11 – Norma finanziaria.
    1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, del bilancio pluriennale 2008-2010.

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO.

    Art. 1 – Finalità.
    1. La presente legge disciplina i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’emissione di gas a effetto serra.

    Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni.
    1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel territorio della Regione del Veneto.
    2. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) impianto fotovoltaico: impianto che risponde ai requisiti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
    b) impianto solare termico: impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive mediante l’utilizzazione dell’energia solare;
    c) impianto aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell’energia termica;
    d) impianto integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
    e) elettrodotto di interesse esclusivamente locale: linea elettrica che insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall’articolo 52-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 3 – Impianti aderenti e integrati.
    1. L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
    2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

    Art. 4 – Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti.
    1. Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.
    2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.
    3. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche ed integrazioni.
    4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.

    Art. 5 – Documentazione.
    1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della seguente documentazione:
    a) il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;
    b) la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di produzione;
    c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche e integrazioni;
    d) per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
    e) per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 6 – Impianti solari termici non integrati e non aderenti.
    1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 7 – Connessione alla rete elettrica.
    1. La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.

    Art. 8 – Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
    1. E’ istituito un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
    2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:
    a) i soggetti privati che non esercitano attività di impresa e che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;
    b) gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;
    c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento.
    3. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
    a) l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non superiore a 20 kW;
    b) l’installazione di impianti solari termici di dimensione non superiore a 30 metri quadrati complessivi, comunque riferiti ad ogni singola domanda.
    4. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a contributo.

    Art. 9 – Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
    1. L’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è abrogato.

    Art. 10 – Norma finanziaria.
    1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse, già previste dall’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, allocate nell’upb U0068 “Interventi infrastrutturali nel settore energetico” del bilancio di previsione 2009.

  10. Nicola Atalmi Dice:

    COMMERCIO EQUO E SOLIDALE: IL VENETO HA LA SUA LEGGE
    La conclusione di un percorso lungo 3 anni
    Venezia/Treviso – La nuova legge regionale sul commercio equo e solidale ha l’obiettivo di riconoscere l’identità delle organizzazioni e per incentivarne le attività. Approvata a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale, la norma è frutto di un lungo percorso, durato oltre 3 anni, che ha visto coinvolti alcuni consiglieri regionali, Atalmi e Zabotti, e in cui la Cooperativa Pace e Sviluppo ha avuto un ruolo importante.

    La legge da un lato tutela le organizzazioni già operanti nel commercio equo e solidale, definendone l’identità e legandola alla carta dei Criteri di Agices, dall’altro fornisce strumenti e mezzi finanziari per lo sviluppo del commercio equo a livello locale.

    “Alcuni articoli sono perfettibili, ma è importante – ha detto Alessandro Franceschini della cooperativa Pace e Sviluppo- sottolineare un aspetto: in questa vicenda le organizzazioni di commercio equo venete si sono mosse in modo compatto, facendo valere le proprie istanze e nominando un gruppo di contatto (composto da Giorgio Rossi del Mappamondo di Chioggia, Isabella Zuliani del Fontego di Mestre, Federico Vianello di Bandera Florida di Mirano e lo stesso Franceschini) “.

    Il gruppo di contatto ha lavorato in questi ultimi anni per la definizione del progetto di legge, accanto anche a FairTrade Italia e ad altre organizzazioni italiane di commercio equo.

    Finalmente la Regione Veneto ha riconosciuto a piano una realtà economica e sociale così presente e attiva sul territorio regionale. “Un grande risultato – commenta Franceschini – Il prossimo passo sarà quello di lavorare insieme per una legge nazionale”.

    Le finalità della nuova norma, come recita l’articolo 1, sono “il riconoscimento del valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività”.


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